In scadenza gli obblighi formativi per gli amministratori di condominio

È passato ormai un anno (mercoledì 24 settembre 2014) dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 222 del Decreto del Ministero della Giustizia - n. 140 del 13 agosto 2014 – che conferma l’obbligatorietà della formazione per gli amministratori di condominio. Siamo quindi alla prima scadenza per l’aggiornamento annuale obbligatorio degli operatori del settore.

Il decreto definisce in modo completo le caratteristiche dei corsi di formazione che gli amministratori di condominio devono seguire per poter esercitare la professione e per potersi aggiornare progressivamente. Viene confermata la necessità di partecipare a un corso iniziale, definito in 72 ore, e un successivo aggiornamento annuale con corsi brevi di 15 ore.

Sono esentati i cosiddetti “condomìni-amministratori” (coloro che amministrano il condomino in cui possiedono un’unità immobiliare) e chi ha svolto la professione per almeno un anno nell’ultimo triennio precedente all’entrata in vigore della riforma (tra il 18 giugno 2010 e il 18 giugno 2013). Questi ultimi sono esentati dalla formazione iniziale ma non dall’aggiornamento di ogni anno successivo.

I responsabili scientifici e i formatori devono avere anzitutto i requisiti di “onorabilità” (godimento dei diritti civili; non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere interdetti o inabilitati). Il Responsabile Scientifico può essere un docente universitario o di scuola superiore di materie giuridiche o economiche; oppure un avvocato, un magistrato o un professionista dell’area tecnica (anche in pensione). Devono poi avere una competenza professionale o acquisita con la pratica o tramite specifici corsi di formazione in materia condominiale. Per i formatori sono richieste le stesse qualità ma possono svolgere la funzione anche solo dimostrando di possedere una laurea (anche triennale) o di essere iscritti a un albo professionale, sempre fatta salva la “competenza specifica”.

I corsi possono essere svolti anche tramite e-learning.

Siamo quindi al primo giro di boa per i professionisti che debbano provvedere all’aggiornamento obbligatorio.

Esedra Formazione propone nella sede di Lucca sia il corso di base di 76 ore (in partenza il 25 settembre), sia il corso di aggiornamento di 16 ore che si svolgerà in quattro incontri nel mese di ottobre.